Art. 15.
(Poteri sostitutivi e di controllo).

      1. Il controllo sui consigli locali è attribuito ai Consigli nazionali, i quali possono esercitare poteri sostitutivi e, nei casi più gravi, chiedere al Ministro vigilante di scioglierli.
      2. Il Ministro vigilante esercita i poteri di controllo sull'attività dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, anche con riferimento all'esercizio dei poteri di cui al comma 1; in caso di assoluta e rilevante gravità può anche esercitare poteri sostitutivi per il tempo strettamente necessario.
      3. In caso di estrema gravità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante, può deliberare lo scioglimento dei Consigli nazionali, previo parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.